25. Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui abitualmente risiede, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale.